Articolo 27

La responsabilità penale è personale.

L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte.


PARTE 1 – DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO 1 – RAPPORTI CIVILI

13141516
17181920
21222324
25262728

TESTO COMPLETO DELLA COSTITUZIONE

Qui la pagina iniziale


CONTENUTI CORRELATI