Articolo 18

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.


PARTE 1 – DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO 1 – RAPPORTI CIVILI

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TESTO COMPLETO DELLA COSTITUZIONE

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