Articolo 25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.


PARTE 1 – DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO 1 – RAPPORTI CIVILI

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TESTO COMPLETO DELLA COSTITUZIONE

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