Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
PARTE 1 – DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO 1 – RAPPORTI CIVILI
TESTO COMPLETO DELLA COSTITUZIONE
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