La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
PARTE 1 – DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO 1 – RAPPORTI CIVILI
TESTO COMPLETO DELLA COSTITUZIONE
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