I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
PARTE 1 – DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO 1 – RAPPORTI CIVILI
TESTO COMPLETO DELLA COSTITUZIONE
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