Articolo 17

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.


PARTE 1 – DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO 1 – RAPPORTI CIVILI

13141516
17181920
21222324
25262728

TESTO COMPLETO DELLA COSTITUZIONE

Qui la pagina iniziale


CONTENUTI CORRELATI