Articolo 26

L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.


PARTE 1 – DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO 1 – RAPPORTI CIVILI

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TESTO COMPLETO DELLA COSTITUZIONE

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