Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
PARTE 2 – ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO 1 – IL PARLAMENTO
TESTO COMPLETO DELLA COSTITUZIONE
Qui la pagina iniziale
CONTENUTI CORRELATI