Articolo 80

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.


PARTE 2 – ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO 1 – IL PARLAMENTO

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62636465666768
69707172737475
76777879808182

TESTO COMPLETO DELLA COSTITUZIONE

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