L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
PARTE 2 – ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO 1 – IL PARLAMENTO
TESTO COMPLETO DELLA COSTITUZIONE
Qui la pagina iniziale
CONTENUTI CORRELATI