Articolo 73

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.


PARTE 2 – ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO 1 – IL PARLAMENTO

55565758596061
62636465666768
69707172737475
76777879808182

TESTO COMPLETO DELLA COSTITUZIONE

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