Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
PARTE 2 – ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO 1 – IL PARLAMENTO
TESTO COMPLETO DELLA COSTITUZIONE
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