Articolo 71

L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.


PARTE 2 – ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO 1 – IL PARLAMENTO

55565758596061
62636465666768
69707172737475
76777879808182

TESTO COMPLETO DELLA COSTITUZIONE

Qui la pagina iniziale


CONTENUTI CORRELATI