L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
PARTE 2 – ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO 1 – IL PARLAMENTO
TESTO COMPLETO DELLA COSTITUZIONE
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