Articolo 58

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.


PARTE 2 – ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO 1 – IL PARLAMENTO

55565758596061
62636465666768
69707172737475
76777879808182

TESTO COMPLETO DELLA COSTITUZIONE

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