Articolo 60

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.


PARTE 2 – ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO 1 – IL PARLAMENTO

55565758596061
62636465666768
69707172737475
76777879808182

TESTO COMPLETO DELLA COSTITUZIONE

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