Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.
PARTE 2 – ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO 2 – IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
TESTO COMPLETO DELLA COSTITUZIONE
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