Articolo 90

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.


PARTE 2 – ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO 2 – IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

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TESTO COMPLETO DELLA COSTITUZIONE

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