Articolo 89

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.


PARTE 2 – ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO 2 – IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

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TESTO COMPLETO DELLA COSTITUZIONE

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