Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
PARTE 2 – ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO 2 – IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
TESTO COMPLETO DELLA COSTITUZIONE
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