Articolo 88

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.


PARTE 2 – ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO 2 – IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

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TESTO COMPLETO DELLA COSTITUZIONE

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