Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.
PARTE 2 – ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO 2 – IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
TESTO COMPLETO DELLA COSTITUZIONE
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