Articolo 84

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici.

L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.


PARTE 2 – ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO 2 – IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

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TESTO COMPLETO DELLA COSTITUZIONE

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