Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici.
L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
PARTE 2 – ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO 2 – IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
TESTO COMPLETO DELLA COSTITUZIONE
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