Articolo 46

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.


PARTE 1 – DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO 3 – RAPPORTI ECONOMICI

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TESTO COMPLETO DELLA COSTITUZIONE

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