Articolo 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.


PARTE 1 – DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO 3 – RAPPORTI ECONOMICI

35363738394041
424344454647

TESTO COMPLETO DELLA COSTITUZIONE

Qui la pagina iniziale


CONTENUTI CORRELATI