Articolo 43

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.


PARTE 1 – DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO 3 – RAPPORTI ECONOMICI

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TESTO COMPLETO DELLA COSTITUZIONE

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