Articolo 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.


PARTE 1 – DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO 2 – RAPPORTI ETICO-SOCIALI

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TESTO COMPLETO DELLA COSTITUZIONE

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