Articolo 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.


PARTE 1 – DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO 2 – RAPPORTI ETICO-SOCIALI

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TESTO COMPLETO DELLA COSTITUZIONE

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