Articolo 108

Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia.


PARTE 2 – ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO 4 – LA MAGISTRATURA

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TESTO COMPLETO DELLA COSTITUZIONE

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