Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia.
PARTE 2 – ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO 4 – LA MAGISTRATURA
TESTO COMPLETO DELLA COSTITUZIONE
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