Articolo 105

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.


PARTE 2 – ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO 4 – LA MAGISTRATURA

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TESTO COMPLETO DELLA COSTITUZIONE

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