Articolo 107

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.


PARTE 2 – ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO 4 – LA MAGISTRATURA

101102103104105106107
108109110111112113

TESTO COMPLETO DELLA COSTITUZIONE

Qui la pagina iniziale


CONTENUTI CORRELATI