Ormai da alcuni anni, anche nel Parlamento italiano è possibile rinvenire raggruppamenti politici trasversali di deputati e senatori i quali, pur appartenendo formalmente a gruppi parlamentari diversi, sperimentano forme di associazione prive di una matrice politica unitaria, preordinate a tradurre interessi di categoria in concreti provvedimenti normativi. Come evidenziato in dottrina (1), la loro diffusione, nel silenzio pressoché totale dei Regolamenti camerali, contribuisce a svilire ulteriormente la già provata rappresentatività dei partiti politici e, soprattutto, finisce per immettere nel procedimento legislativo, attraverso il lavoro delle commissioni parlamentari, interessi ed istanze particolaristiche secondo procedure non trasparenti. Con questo, sia detto per inciso, tratteggiando una pericolosa degenerazione verso quella «sinarchia» – caratterizzante aggregazioni umbratili che raggruppano dirigenti politici appartenenti a più partiti – già denunciata da Maurice Duverger.
A guardar bene, è attraverso le procedure parlamentari che il principio di sovranità popolare si esprime in concreto, trasformando i programmi elettorali in effettivi provvedimenti normativi, in quanto sono le disposizioni parlamentari a determinare, sul piano applicativo, le modalità di realizzazione delle dinamiche democratico-rappresentative e, quindi, dell’indirizzo politico statale. Proprio per tal motivo, la diffusione di simili raggruppamenti politico-parlamentari, trasversali e a geometria variabile, sembra riprodurre logiche consociative potenzialmente esiziali per la corretta declinazione del rapporto elettori-partiti-gruppi-eletti, favorendo la patologica divergenza tra gruppi parlamentari e partiti politici.
Ed è così che, in assenza di procedure e controlli, gli intergruppi hanno portato all’interno delle commissioni parlamentari gli interessi più disparati: dalla cannabis legale all’”equità intergenerazionale e le politiche giovanili” (intergruppo “Next Generation Italia”), sino a sperimentare forme di alleanza politica che si vorrebbero stabilizzare in futuro (si pensi all’intergruppo PD-M5S-LEU il quale, in ogni caso, si presta a considerazioni diverse, che esulano dalla presente trattazione). Come si vede, si tratta di interessi non privi di significative virtualità democratiche i quali, tuttavia, vengono immessi nelle procedure parlamentari attraverso una indebita frizione di quel “corollario del principio democratico” che, in quanto tale, non può che innervare “tutti gli aspetti rilevanti della vita pubblica e istituzionale” e del procedimento legislativo in particolare: la “trasparenza” (2). Non sono noti, infatti, né i finanziamenti né i finanziatori su cui possono contare simili raggruppamenti parlamentari, peraltro non investiti da alcuna legittimazione democratica diretta.
Ancora una volta, dunque, una lettura eccessivamente sbilanciata sulla libertà del singolo parlamentare, nella sua qualità di rappresentante della Nazione, sembrerebbe consentire la compromissione del rapporto rappresentativo a favore della ipostatizzata situazione rappresentativa di cui è titolare l’eletto, con inevitabili conseguenze sulla possibilità per l’elettore di imputare responsabilità al momento delle elezioni (3).
Il rafforzamento delle singole personalità parlamentari che gli intergruppi parrebbero ingenerare, poi, potrebbe risultare ancora più pernicioso per i delicati equilibri su cui si regge la democrazia costituzionale a causa della riduzione del numero dei parlamentari. In un Parlamento numericamente ridotto, infatti, potrebbero manifestarsi rigurgiti di consociativismo, come tali destinati ad alterare la genuinità del rapporto di base che deve legare elettori ed eletti, rappresentati e rappresentanti.
Da una prospettiva diversa, inoltre, la diffusione degli intergruppi parlamentari sembrerebbe costituire un’ulteriore manifestazione dell’esigenza di una maggiore tecnicalità nell’elaborazione di leggi destinate ad incidere trasversalmente su di una serie di settori produttivi (4). Esigenza, quest’ultima, che potrebbe essere implementata mediante l’espresso riconoscimento dell’intervento di formazioni sociali ed esperti già nella fase genetica dell’iter legis (5). A tal proposito, la necessità di riformare i Regolamenti parlamentari, originata dalla recente entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 2020 che ha ridotto il numero degli eletti, potrebbe fornire l’occasione per formalizzare la presenza degli intergruppi parlamentari, oltreché per introdurre, secondo canoni di trasparenza e pubblicità ancora carenti (se non del tutto assenti), forme istituzionali di intervento continuativo di formazioni sociali ed esperti nel momento genetico del procedimento legislativo.
Traendo spunto dalle soluzioni adottate nel Parlamento europeo ed in quello britannico e svizzero, si potrebbe in effetti immaginare l’introduzione di un registro pubblico degli intergruppi (6), oltre a prevedere l’espresso divieto che gli stessi agiscano in nome dell’Assemblea legislativa (7).
Solo così, probabilmente, la procedura legislativa potrà essere garantita dalla diffusione di accordi trasversali che difficilmente parrebbero riconducibili a quel concetto, comunque difficilmente declinabile in termini storico-concreti, di interesse generale.
Franco Sicuro
Dottorando di ricerca in Diritto costituzionale
Università degli Studi di Bari
(1) Su tutti, si veda A. Gusmai, Alcune riflessioni sui gruppi parlamentari dopo l’entrata in vigore della legge costituzionale n. 1 del 2020, in Forum di Quaderni Costituzionali, n. 1/2021, 43-47
(2) In tal senso, Corte costituzionale, sentenza n. 20 del 2019
(3) Sulla distinzione tra “rapporto” e “situazione” rappresentativa, cfr. D. Nocilla, R. Ciaurro, Rappresentanza politica, in Enc. Dir., XXXVIII, Giuffrè, Milano, 1987, spec. 556-567
(4) Sul punto, sia consentito il rinvio a F. Sicuro, Il sistema delle commissioni parlamentari alla prova del ridimensionamento della rappresentanza politica, in Forum di Quaderni Costituzionali, n. 1/2021, 656
(5) Come auspicato da autorevole dottrina: si veda A. Ruggeri, I malati gravi (e incurabili?) degli Stati costituzionali: i partiti politici, in Federalismi.it, n. 22/2017, spec. 5 ss., e Id., Lo stato comatoso in cui versa la democrazia rappresentativa e le pallide speranze di risveglio legate a nuove regole e regolarità della politica, in Consulta Online, n. 1/2021, spec. 133
(6) Soluzione, questa, prospettata da A. Gusmai, Alcune riflessioni sui gruppi parlamentari, cit., 47
(7) Come prescritto dall’art. 63, co. 4 della R.S. 171.10 – Legge federale del 13 dicembre 2002 del Parlamento svizzero