Articolo 125

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l’ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

PARTE 2 – ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO 5 – LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

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TESTO COMPLETO DELLA COSTITUZIONE

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