Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l’ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.
PARTE 2 – ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO 5 – LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI
TESTO COMPLETO DELLA COSTITUZIONE
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