Articolo 114

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.


PARTE 2 – ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO 5 – LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

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TESTO COMPLETO DELLA COSTITUZIONE

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