Il futuro dello stato sociale: i diritti sociali come diritti di libertà

ICON·S Italian Chapter “Il futuro dello Stato

Università degli Studi di Bologna – 16-17 settembre 2022

Panel “Il mercato dei diritti: quale fondamento costituzionale per i diritti sociali in trasformazione?”


Il presente contributo analizza due profili relativi ai diritti sociali e allo Stato sociale. Da un lato si intende osservare un problema di fondo, cioè la necessità di intendere i diritti sociali come diritti di libertà, superando quindi la contrapposizione con i diritti civili. Dall’altro, il tema del futuro dello Stato sociale richiede una riflessione sulle criticità che questo sta affrontando e dovrà affrontare: alcune di esse sono state già menzionate nel contributo di Elia Aureli, altre saranno messe in risalto negli altri contributi del Panel*, mentre i paragrafi che seguiranno si soffermeranno, in particolare, sulle sfide connesse alla sostenibilità

Sotto il primo profilo, secondo un’interpretazione tradizionale con “diritti di libertà” si intendono i soli diritti civili e politici, definendo i diritti sociali ed economici come diritti “positivi” o “di welfare. Questa dicotomia ignora, cioè, il ruolo fondamentale che anche i diritti sociali svolgono nel garantire la libertà dell’individuo, sia autonomamente che in rapporto ai diritti civili (1). La garanzia dei diritti sociali, infatti, rappresenta da un lato la cosiddetta “libertà dal bisogno”, che va dalle esigenze basilari, come acqua e cibo, fino a quelle più complesse che attengono all’istruzione adeguata e ai massimi livelli di salute psico-fisica, e dall’altro costituisce una premessa necessaria e un arricchimento della libertà individuale.          

Due i motivi principali che hanno portato a questa “svalutazione” dei diritti sociali. In primo luogo, la loro apparente dipendenza dalla situazione economica, ossia la critica del “costo dei diritti sociali”, argomento sul quale si rimanda all’intervento di Alessandro Fricano e sul quale non è quindi necessario soffermarsi. Si può ad ogni modo osservare come questa prima critica sia facilmente superabile osservando come, storicamente parlando, ad una maggiore realizzazione dei diritti sociali sia sempre corrisposto un innalzamento del tenore di vita, che ha portato ad una conseguente crescita economica (2).        
Una seconda critica classica riguarda invece le modalità di realizzazione dei diritti sociali, che a differenza dei diritti civili imporrebbero una realizzazione progressiva, con conseguente interpretazione in chiave meramente programmatica delle disposizioni costituzionali che li riguardano (3). Anche in questo caso, tuttavia, è stato osservato e ribadito più volte come anche tale distinzione non trovi giustificazione, alla luce del fatto che anche nella garanzia dei diritti civili l’intervento statale non sia limitato alla semplice assenza di interferenza nella vita privata, ma comporti considerazioni di tipo economico, sociale e culturale per la loro piena realizzazione, in modo analogo a quanto richiesto per i diritti sociali (4).

Guardando al ruolo dello Stato, la realizzazione dei diritti sociali impone di creare le condizioni legali, istituzioni, procedurali e materiali perché questi siano pienamente implementati ed attuati. Si impone dunque l’impiego di tutte le risorse disponibili per realizzare tale scopo, garantendo l’accesso ai livelli essenziali delle prestazioni sociali anche nel caso in cui tali risorse siano scarse (5).     
Il potere pubblico è legittimato e trova la sua ragion d’essere nella sua capacità di espletare tali funzioni e di garantire i bisogni primari degli individui, senza che la loro soddisfazione sia rimessa all’ambito del mercato (6).

Ciò traspare in modo evidente dal testo della Costituzione italiana, dove ogni libertà in essa garantita mira al perfezionamento integrale della persona umana. Alla base di tale finalità si trovano, come è noto, il principio solidarista e quello di eguaglianza sostanziale, come riconosciuti dagli artt. 2 e 3, che rendono coessenziale alla nostra forma di Stato l’esistenza dei diritti sociali. 
La nostra Costituzione si caratterizza, tra le altre carte costituzionali europee, che pure si inseriscono nel paradigma dello Stato sociale, proprio per il riconoscimento espresso di tali principi, e in particolare di quello di solidarietà (7). Ad esso viene cioè attribuita la portata di principio informatore dell’ordinamento, insieme a quello personalista, cui è legato in modo inscindibile. Con l’art. 2 Cost. si afferma il primato della persona umana e la priorità di valori che assume rispetto allo Stato e ad ogni altra autorità o struttura sociale, l’inviolabilità della sua dignità che si esprime nei suoi diritti. Citando Galeotti, «Questo è l’a priori su cui si fonda la costruzione del nuovo ordinamento democratico, l’autentica prima pietra sulla quale logicamente […] si erigono e cui si concatenano gli altri principi fondamentali e supremi» (8).

Avendo chiarito il valore dei diritti sociali ed il ruolo imposto allo Stato per la loro garanzia, si può ora procedere esaminando, come anticipato, le particolari criticità connesse alle sfide poste dalla sostenibilità ambientale

A tal proposito, una necessaria premessa consiste nell’osservare come il diritto ad un ambiente salubre, cui si connettono, tra le altre, le esigenze dello sviluppo sostenibile, rappresenti a sua volta un diritto sociale. Come è noto, il diritto ad un ambiente salubre è nato in sede giurisprudenziale, evolvendosi dal preesistente diritto alla salute e arrivando in seguito ad includere il diritto all’ambiente inteso in senso più ampio. Si è dunque esteso il catalogo dei diritti sociali, generando conseguenti doveri in capo allo Stato. 

Il nesso tra diritti sociali e sostenibilità non si esaurisce, tuttavia, in tale rapporto diritti-doveri, ma comporta ulteriori conseguenze. La prima e fondamentale riguarda il rapporto tra l’uso insostenibile delle risorse, proprio delle società occidentali moderne e caratteristico delle economie di mercato, e le esigenze di soddisfacimento dei diritti sociali, che pure si appoggiavano a tale sfruttamento. Nei sistemi di Welfare State europei si è in altri termini definito un sistema insostenibile e dipendente, di fatto, dalle logiche economiche (9). Ciò è stato inoltre aggravato dai meccanismi con cui i diritti sociali venivano garantiti, fondati su logiche assistenzialistiche più che di promozione dell’individuo, e dunque non mirati allo sviluppo personale (e di conseguenza, del Paese nel suo complesso) (10).            
Tali fattori hanno contribuito a generare una profonda crisi negli equilibri della sostenibilità, non solo ambientale, ma altresì economica e sociale.

A fronte della crisi ambientale, ormai evidente, si pone quindi l’interrogativo su quali debbano essere i meccanismi di adattamento necessari, e quale sia il futuro dello Stato sociale.      
Il diritto, in quanto scienza sociale che mira a regolare il comportamento umano per rendere possibile e migliorare la convivenza tra i consociati, deve necessariamente essere influenzato dalle sollecitazioni della società che va a regolare (11). Se dunque l’attuale contesto ambientale impone senza dubbio la ricerca di un nuovo punto di equilibrio, che tenga in maggior conto le esigenze ambientali e i cicli rigenerativi delle risorse naturali, ciò non può andare a detrimento delle esigenze di soddisfacimento dei diritti fondamentali, e quindi anche dei diritti sociali. Come accennato, la limitazione delle risorse, sia essa dovuta a contingenze economiche o appunto alle esigenze della sostenibilità ambientale, non giustifica l’inadempienza dei poteri pubblici.

In conclusione, la natura stessa del nostro ordinamento si pone come un limite e come guida per il futuro dello Stato sociale, guardando in particolare ai profili della sostenibilità. Davanti alle tesi che sostengono la necessità di abbandono in toto dell’antropocentrismo giuridico, e in particolare delle Costituzioni, si deve sempre ricordare che non è possibile prescindere dalla centralità che esse riconoscono all’individuo (12).    
È sì doveroso reinterpretare la centralità dell’essere umano in maniera corretta, ponendo attenzione ai doveri che tale centralità e lo stesso principio solidarista impongono, ma senza che ciò comporti un sacrificio insopportabile dei diritti sociali, riconosciuti dalla nostra e da altre carte costituzionali. 

E in questo si possono condividere appieno le riflessioni di Elia Aureli, osservando come la risposta a questi interrogativi e a queste sfide potrebbe trovarsi, per la loro natura globale, anche in una solidarietà e in una cooperazione che superino il livello statale.

Riccardo Montaldo

Dottore di Ricerca in Scienze giuridiche

Università degli Studi di Cagliari


* I contributi di A. Fricano, G. Donato e A. Amato verranno pubblicati nelle prossime settimane.

(1) M. Krennerich, Social rights are freedom rights! In advocation of a liberal understanding of economic, social and cultural rights, Nuremberg Human Rights Center, ottobre 2006, p. 1.

(2) L. Ferrajoli, Costituzionalismo oltre lo Stato, Modena, Mucchi, 2017, p. 27 ss.

(3) Come ricordato da C. Ventimiglia, I diritti sociali tra garanzia costituzionale e compiti dell’autorità, Roma, Dike Giuridica Editrice, 2013, p. 18 ss.

(4) B. Banaszak, Constitutionalisation of social Human rights – necessity or luxury?, in Persona y Derecho1/2012, p. 23.

(5) Il principio emerge anche nel contesto internazionale, come rilevato da B. Saul, D. Kinley e J. Mowbray, The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights – Commentary, Cases, and Materials, Oxford 2014, p. 133 ss.

(6) F. Gaspari, I limiti del Green Deal dell’Unione Europea e il trasporto pubblico locale in alcuni modelli “virtuosi”: verso un nuovo statuto giuridico della mobilità sostenibile, in M.A. Icolari (Cura), La tutela dell’ambiente al tempo della crisi pandemica, Torino, Giappichelli, 2021, p. 237.

(7) F. Giuffrè, Solidarietà (diritto pubblico), in R. Bifulco, A. Celotto e M. Olivetti (Cura), Digesto delle discipline pubblicistiche, VIII Aggiornamento, Milano, UTET, 2021, p. 397.

(8) S. Galeotti, Il valore della solidarietà, in Diritto e Società, 1/1996, p. 7.

(9) M. Deriu, La fine della crescita e le sfide ecologiche alla democrazia, in S. Ciuffoletti, M. Deriu, S. Marcenò e K. Poneti (Cura), La crisi dei paradigmi e il cambiamento climatico, in Jura Gentium – Rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale, 1/2019, p. 24.

(10) Come ben evidenziato in A.M. Poggi, Per un «diverso» Stato sociale. La parabola del diritto all’istruzione nel nostro Paese, Bologna, Il Mulino, 2019, p. 168.

(11) M. DOGLIANI, Il “posto” del diritto costituzionale, in Giurisprudenza Costituzionale, 1993, p. 534(12) M. Pennasilico, Emergenza e ambiente nell’epoca pandemica. Verso un diritto dello “sviluppo umano ed ecologico, in M.A. Icolari (Cura), La tutela dell’ambiente al tempo della crisi pandemica, Torino, Giappichelli, 2021, p. 73.

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto Twitter

Stai commentando usando il tuo account Twitter. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...