(La libertà di) Apporre un segno nella casella a fianco del contrassegno prescelto

Vi è un nesso inestricabile tra libertà e democrazia: come scritto da Alessandra Mazzola nel suo recente intervento in occasione del 25 Aprile, festeggiare la liberazione significa festeggiare la rinascita dello Stato italiano e, allo stesso tempo, la festa della Repubblica

Il 2 giugno del 1946 quando, per la prima volta dopo più di venti anni, gli italiani e (per la prima volta in assoluto) le italiane espressero la loro volontà per la democrazia e per la forma di Stato repubblicana, andarono fondamentalmente ad esercitare la loro libertà e sovranità che, con la contestuale elezione dei deputati della Costituente, formarono il primo nucleo dell’intero patto costituzionale.

Il principio democratico e repubblicano abbraccia, in effetti, tutto il testo costituzionale, tracciando  una vera e propria Ringkomposition
Esso è dichiarato solennemente all’articolo 1, che enuncia che «L’Italia è una Repubblica democratica» e che «La sovranità appartiene al popolo» e ricompare al termine del testo costituzionale, all’articolo 139, che con altrettanta gravità conclude affermando che «La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale».

Il principio democratico si pone dunque come fondamento e base di tutti i principi fondamentali dell’ordinamento italiano: come affermato da Mortati (1) esso è infatti il più comprensivo dei principi costituzionali, riassumendo e racchiudendo in sé, in germe, gli altri, che ne sono esplicazione e svolgimento.

Non a caso, partendo dall’unico limite espresso alla revisione costituzionale di cui all’articolo 139, la Corte Costituzionale (a partire dalle ben note sentenze nn. 30 e 31 del 1971 e n. 183 del 1973) ha esteso la portata di tale limite, dichiarando che l’inviolabilità della forma repubblicana deve necessariamente ricomprendere anche i «principi fondamentali [o supremi] del nostro ordinamento costituzionale» e «i diritti inalienabili della persona umana».        
A loro volta, tutti i diritti costituzionali contengono il fondamento della democrazia costituzionale perché, richiamando il pensiero di Ferrajoli, essi rappresentano uno strumento essenziale di «permanente e costante salvaguardia della sovranità popolare» (2).

In questi elementi, nella democrazia e nella tutela dei diritti, sta la netta separazione posta dalla Carta Costituzionale e dalla Repubblica rispetto al passato, nella affermazione solenne del rispetto delle libertà e dei diritti calpestati dal regime fascista, come ben ricordato nel celebre Discorso sulla Costituzione di Piero Calamandrei.

Ma la Costituzione e la Repubblica non rappresentano solo una cesura nei confronti del passato illiberale e antidemocratico. 
Nei suoi principi, e in particolare in quello di eguaglianza espresso nell’articolo 3, il testo costituzionale pone anche le radici per il futuro, per l’inveramento di tutte le libertà e dei diritti che esso sancisce, che devono essere esercitate per il perfezionamento integrale della persona umana.
Perfezionamento da realizzarsi in armonia con le esigenze della solidarietà sociale ed in modo da permettere l’incremento del regime democratico, mediante la sempre più attiva e cosciente partecipazione di tutti alla gestione della cosa pubblica (3).

Tale capacità di proiezione verso il futuro (il nostro presente) consente di affermare con certezza che la Costituzione si fa custode dei suoi principi fondamentali, racchiudendo in sé gli elementi necessari ad affrontare tutti i fattori di crisi cui i costituzionalismi di tutto il mondo sono attualmente sottoposti, primi tra tutti l’avanzamento di movimenti politici di stampo illiberale e antidemocratico. In altri termini, usando le parole di Bobbio, «i difetti della democrazia si correggono[…] con la democrazia. Chi crede di correggerli in altro modo o è uno che non ragiona o è un illuso».

Tuttavia, affinché i valori repubblicani e democratici affermati 75 anni fa continuino ad esercitare tale funzione e il testo costituzionale possa ancora essere una «Costituzione per il futuro» (4), è necessario che tali principi vengano costantemente affermati da tutti i cittadini, quale fondamento della nostra vita consociata e della nostra libertà. In altre parole la Repubblica, concludendo con Bobbio, come «Dalla libertà è nata, di libertà vivrà».

Riccardo Montaldo

Dottore di Ricerca in Scienze giuridiche

Università di Cagliari


(1) Costantino Mortati, Istituzioni di diritto pubblico – Tomo 1, Padova, CEDAM, 1975, p. 149

(2) Luigi Ferrajoli, La democrazia costituzionale, Bologna, Il Mulino, 2016, p. 50

(3) Annamaria Poggi, Per un «diverso» Stato sociale. La parabola del diritto all’istruzione nel nostro Paese, Bologna, Il Mulino, 2019, p. 179

(4) Mario Dogliani e Chiara Giorgi, Costituzione italiana: articolo 3, Roma, Carocci, 2017, p. XIII

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