Articolo 92

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri.


PARTE 2 – ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO 3 – IL GOVERNO

9293949596
979899100

TESTO COMPLETO DELLA COSTITUZIONE

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