Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
PARTE 2 – ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
TITOLO 6 – GARANZIE COSTITUZIONALI
TESTO COMPLETO DELLA COSTITUZIONE
Qui la pagina iniziale
CONTENUTI CORRELATI