di Mario Romano
Dottorando di ricerca in internazionalizzazione dei sistemi giuridici e diritti fondamentali
Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”
Quale ruolo e quali competenze regionali sul suicidio medicalmente assistito in assenza di una legge nazionale? Per quanto procedimentale e organizzativa sulla base delle sentenze della Corte costituzionale, la legge regionale rappresenta un superamento delle prerogative esclusive dello Stato, e quindi del Parlamento, in una materia che inerisce a beni costituzionalmente rilevanti? È una lesione del supremo principio costituzionale di eguaglianza che esige parità di trattamento nella tutela del fondamentale diritto alla vita su tutto il territorio nazionale?
Su questi sostanziali interrogativi verte larga parte del dibattitto in corso dopo la recente approvazione da parte del Consiglio regionale della Toscana della legge sul suicidio medicalmente assistito dal titolo “Modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e 135/2024”.
Sono necessarie alcune brevi considerazioni preliminari che richiamano le sentenze della Corte costituzionale in materia, a cui fanno riferimento le principali motivazioni della legge regionale toscana.
Con la sentenza n. 135/2024 sono stati confermati i requisiti richiesti per l’accesso al suicidio assistito, già definiti con la precedente sentenza n. 242/2019: 1) irreversibilità della patologia; 2) presenza di sofferenze fisiche o psicologiche, che il paziente reputa intollerabili; 3) dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale (TSV); 4) capacità del paziente di prendere decisioni libere e consapevoli. Requisiti che devono essere verificati da una struttura pubblica del SSN previo parere del Comitato Etico territorialmente competente. Resta fermo che «deve essere necessariamente assicurato al paziente l’accesso alle terapie palliative appropriate» (1).
Si delinea una «procedura medicalizzata» che coinvolge direttamente il SSN «al quale è affidato il delicato compito di accertare la sussistenza delle condizioni sostanziali di liceità dell’accesso alla procedura di suicidio assistito, oltre che di “verificare le relative modalità di esecuzione, le quali dovranno essere evidentemente tali da evitare abusi in danno di persone vulnerabili, da garantire la dignità del paziente e da evitare al medesimo sofferenze”» (2).
Premessi questi ben specifici requisiti di riferimento, è necessaria una precisazione. La Corte «non ha riconosciuto un generale diritto di terminare la propria vita in ogni situazione di sofferenza intollerabile, fisica o psicologica, determinata da una patologia irreversibile, ma ha soltanto ritenuto irragionevole precludere l’accesso al suicidio assistito di pazienti che – versando in quelle condizioni, e mantenendo intatte le proprie capacità decisionali – già abbiano il diritto, loro riconosciuto dalla legge n. 219 del 2017 in conformità all’art. 32, secondo comma, Cost., di decidere di porre fine alla propria vita, rifiutando il trattamento necessario ad assicurarne la sopravvivenza» (3).
Ciò significa il riconoscimento di diritti fondamentali quali la tutela del bene vita e la tutela dell’autodeterminazione.
La tutela del bene vita – sostanzialmente indisponibile secondo la visione personalista e solidaristica della Costituzione – vieppiù nelle persone deboli e vulnerabili, e la tutela di autodeterminarsi in ordine all’interruzione o al rifiuto di TSV.
La finalità si fonda sull’esigenza di evitare rischi che «non riguardano solo la possibilità che vengano compiute condotte apertamente abusive da parte di terzi a danno della singola persona che compia la scelta di porre termine alla propria esistenza, ma riguardano anche […] la possibilità che, in presenza di una legislazione permissiva non accompagnata dalle necessarie garanzie sostanziali e procedimentali, si crei una “pressione sociale indiretta” su altre persone malate o semplicemente anziane e sole, le quali potrebbero convincersi di essere divenute ormai un peso per i propri familiari e per l’intera società, e di decidere così di farsi anzitempo da parte» (4).
In sintesi, si definisce una circoscritta area di non punibilità all’interno della fattispecie di reato dell’art. 580 cod. pen. in presenza di alcune e ben definite condizioni.
La Regione Toscana riprende i requisiti indicati dalla Consulta nelle rispettive sentenze n. 242/2019 e n. 135/2024, nonché la legge n. 219/2017 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) e la legge n. 38/2010 (Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore). Fermo restando l’autodeterminazione del paziente – espressa in modo «libero e autonomo, chiaro e univoco» – a rifiutare qualsiasi trattamento terapeutico ivi compresi quelli di sostegno vitale.
La Consulta rileva che l’attuale assetto normativo concernente il fine vita lascia prive di adeguata tutela determinate situazioni costituzionalmente meritevoli di protezione e da bilanciare con altri beni costituzionalmente rilevanti, da cui il richiamo al Parlamento a legiferare.
Comunque, sulla base dei criteri indicati nelle sentenze della Corte si è già fatto ricorso al suicidio medicalmente assistito, da ultimo in Lombardia per una paziente affetta da sclerosi multipla progressiva (sesta persona in Italia ad aver completato la procedura prevista dalla Consulta).
La legge approvata in Toscana stabilisce requisiti, procedure e tempistiche per accedere al suicidio medicalmente assistito.
Come riportato nel preambolo (comma 6), si prevede una procedura medicalizzata in quanto «l’introduzione della presente disciplina serve a definire i tempi e le modalità inerenti la procedura indicata dalla Corte costituzionale e, dunque, ad eliminare eventuali residui di incertezza e problematicità rispetto all’erogazione di una prestazione sanitaria suddivisa in più fasi, dalla verifica delle condizioni alla verifica delle modalità di autosomministrazione del farmaco che possa garantire una morte rapida, indolore e dignitosa. I tempi e le procedure rappresentano infatti elementi fondamentali affinché la facoltà riconosciuta dalla Corte costituzionale sia efficacemente fruibile, accedendo a condizioni di malattia, sofferenza ed estrema urgenza».
Una Commissione multidisciplinare valuterà le singole richieste in tempi prefissati, dopo aver ottenuto un parere dal Comitato per l’etica nella clinica operante presso l’ASL. In caso di esito positivo, l’Azienda Sanitaria Locale dovrà reperire il farmaco necessario alla pratica ed eventuali macchinari richiesti per l’autosomministrazione.
Il paziente potrà decidere di interrompere o sospendere il tutto in qualsiasi momento. Le tempistiche della legge regionale prevedono che la procedura deve concludersi entro 37 giorni e a richiederla sono i cittadini assistiti dal SSN.
«L’assistenza è prestata dal personale sanitario su base volontaria ed è considerata come attività istituzionale da svolgersi in orario di lavoro», richiamando, inoltre, che «le prestazioni e i trattamenti disciplinati dalla presente legge costituiscono un livello di assistenza sanitaria superiore rispetto ai livelli essenziali di assistenza» (art. 4 quater).
Richiamati alcuni aspetti essenziali della legge regionale toscana appena approvata, il dibattito che ne è scaturito si è incentrato principalmente sulla potestà regionale a legiferare su materia concorrente Stato-Regioni: qual è, appunto, quella inerente alla salute.
Da un lato, secondo la Regione Toscana la legge approvata ha carattere meramente organizzativo, in quanto assume come riferimento le sentenze della Corte in assenza di una legge statale che normi un ambito così problematico e conflittuale. A sostegno di questa posizione vi è la tesi per cui «il diritto al suicidio assistito è già sancito dalla Corte costituzionale, ma manca la definizione di procedure e tempi certi». Infatti, con la legge toscana «nell’ambito delle competenze delle Regioni, si mira a definire i ruoli, i tempi e le procedure delineate dalla Corte costituzionale attraverso una sentenza immediatamente esecutiva, ferma restando l’esigenza di una legge nazionale che abbatta le discriminazioni tra malati oggi in atto».
La stessa legge regionale «riconosce in ogni caso la propria cedevolezza rispetto ad una successiva normativa statale che regoli la materia, fissandone i principi fondamentali».
Riconoscendo che «se è di competenza statale la determinazione delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, e dunque l’individuazione dei diritti come quello ad accedere alla verifica delle condizioni per il suicidio assistito sancito dalla Corte a livello nazionale, le Regioni hanno la competenza concorrente a tutelare la salute dei cittadini e dunque, sulla base dei livelli minimi individuati sul piano nazionale, possono intervenire, anche in una logica di “cedevolezza invertita”, a disciplinare procedure e tempi di applicazione dei diritti già individuati».
Dall’altro, invece, si eccepisce sulla competenza legislativa regionale per una materia, appunto, concorrente che inerisce a beni costituzionalmente rilevanti. A supporto è richiamata la giurisprudenza costituzionale consolidata che esplicitamente riserva in via esclusiva alla legge statale la disciplina del fine vita. In particolare, si afferma che: «la disciplina procedimentale e organizzativa andrebbe oltre la materia di tutela della salute, di competenza regionale, fino a sancire un diritto fondato soltanto sulla legge toscana in violazione del limite costituzionale dell’ordinamento civile e penale. Tutt’altro che un intervento applicativo delle sentenze».
La lettura della recente legge regionale solleva, altresì, perplessità in merito al fatto che «in ogni caso, le aziende unità sanitarie locali conformano i procedimenti disciplinati dalla presente legge alla disciplina statale» (art.4 quater, quarto comma). A ben vedere, però, una disciplina statale ad hoc sul fine vita a tutt’ora non esiste, fatte salve le già citate leggi n. 219/2017 e n. 38/2010. Di qui un interrogativo: forse il legislatore regionale con l’enunciato citato si è voluto portare avanti, ribadendo, almeno in via prospettica, la subordinazione – che è già giuridicamente riconosciuta – della legge regionale a quella futura nazionale?
In sintesi, secondo le posizioni critiche nei confronti della legge regionale toscana, la disciplina procedimentale e organizzativa andrebbe oltre la competenza regionale in materia di tutela della salute, nonché lederebbe il supremo principio costituzionale di eguaglianza che esige parità di trattamento nella tutela del fondamentale diritto alla vita su tutto il territorio nazionale.
Nelle more di un’annunciata impugnazione innanzi alla Corte costituzionale della legge regionale toscana da parte del Governo, è ormai ineludibile un intervento legislativo da parte del Parlamento.
NOTE
(1) C. cost. n. 135/2024, par. 9.
(2) Ibidem.
(3) C. cost. n. 135/2024, par. 7.1.
(4) C. cost. n. 135/2024, par. 7.2.
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