Lo scorso 4 settembre, a seguito del fallimento del “Plebiscido de saida”, sembra essersi bruscamente interrotto il momento costituente cileno.
Il voto contrario della larga maggioranza del popolo cileno stimola numerose riflessioni circa le funzioni del costituzionalismo e il ruolo della rappresentanza democratica, che non possono essere lasciate in secondo piano.
Prima di spingersi ad elaborare qualche considerazione in questo senso, pare opportuno operare una breve panoramica sul procedimento di avvicinamento al voto del settembre 2022 e sulle forme e i contenuti di una Costituzione mai nata.
La storia costituzionale cilena ha sempre sofferto di un grave deficit democratico. L’attuale Costituzione, seppur ampiamente emendata ed epurata della maggior parte dei suoi elementi incompatibili con un regime democratico (l’intervento più rilevante in questo senso è del 2005), è, di fatto, ancora quella del 1980, la quale, alla caduta del regime di Pinochet, è stata singolarmente mantenuta in vigore (1).
Con la stabilizzazione del Cile quale ordinamento democratico, le istanze volte alla rimozione di una Costituzione da molti ritenuta una inaccettabile linea di continuità con il periodo della dittatura si sono fatte sempre più insistenti.
Accanto alla problematicità della sua origine, sono state avanzate numerose critiche anche al contenuto della Costituzione, in particolar modo dal punto di vista della sua impostazione profondamente cattolico-conservatrice e del suo spiccato carattere liberista sul modello statunitense (2). In particolare, la forte limitazione dei diritti sociali – si pensi all’ambito sanitario, a quello dell’istruzione e a quello della previdenza sociale – che è tendenzialmente proseguita anche nel periodo successivo alla fine della dittatura, è stata uno degli elementi di più ampia contestazione popolare nel corso dell’ultimo decennio, anche in virtù delle gravi conseguenze della crisi economica (3).
A seguito delle violente proteste dell’ottobre 2019, che hanno portato in piazza oltre un milione di persone a Santiago del Chile, è stata avviata la procedura per giungere all’approvazione di una nuova Costituzione.
In questo contesto ha preso dunque il via un fenomeno eccezionale nella teoria costituzionalistica, ossia il momento costituente.
La prima, fondamentale tappa di questo procedimento è stato il plebiscito volto a stabilire se procedere con l’elezione di un’Assemblea Costituente, nonché sulla sua composizione.
Il cd. “plebiscido de entrada”, tenutosi il 25 ottobre 2020, dopo uno slittamento di quattro mesi dovuto alla pandemia, ha registrato un amplissimo consenso per la stesura di una nuova Costituzione (78,31% dei voti espressi) e per la necessità di eleggere un’Assemblea costituente ad hoc.
Fin dall’elezione della Convenzione incaricata di redigere il testo della nuova Costituzione (15 e 16 maggio 2021) è stato evidente il tentativo di introdurre nel procedimento costituente una serie di accorgimenti volti a massimizzare l’inclusività e la democraticità dello stesso (elementi che, come si darà conto di seguito, hanno portato conseguenze evidenti sul testo elaborato dalla Convenzione).
Tra gli elementi più rilevanti in quest’ottica si segnalano l’imposizione della parità di genere nella composizione della costituente, la riserva di una quota di seggi (17) per i popoli nativi e – punto cruciale, come si vedrà – la possibilità di accedere all’elettorato passivo anche da parte di candidati indipendenti.
Le elezioni hanno registrato una pesante sconfitta dei partiti di ogni schieramento politico e un grande successo dei candidati indipendenti (spesso rappresentativi di gruppi sociali di nicchia o esponenti di ideologie politiche ultraprogressiste o di estrema sinistra), che hanno ottenuto ben 88 dei 155 seggi.
Questo elemento è stato da taluni considerato negativamente, in quanto molti candidati indipendenti risultavano sprovvisti di un’adeguata preparazione giuridica, né avevano avuto alcuna precedente esperienza politica. Ciò avrebbe lasciato adito a forti rischi circa la qualità del testo della Costituzione, nonché a tentazioni populistiche e demagogiche dal punto di vista contenutistico.
Al contempo, si ritiene necessario sottolineare come ciò abbia consentito una partecipazione democratica senza precedenti, in cui al classico sistema dei partiti si sono affiancati elementi di democrazia sì rappresentativa, ma non mediata dal modello partitico, la cui rappresentatività, anche in questo caso, si è dimostrata in grave crisi.
I lavori della Convenzione si sono svolti in un clima di scarso rispetto dell’istituzione, con ampio spazio per protagonismi da parte di taluni candidati indipendenti, e soprattutto senza un vero e proprio tentativo di ottenere il consenso bipartisan del contenuto degli articoli in approvazione. La previsione dell’approvazione di ogni articolo con la maggioranza dei 2/3, che pure era stata criticata in quanto avrebbe potuto favorire veti di minoranza, ha dato adito, al contrario, ad una certa intransigenza dell’ampia maggioranza di sinistra progressista, che ha impedito di fatto una mediazione con le forze centriste e conservatrici in merito a moltissime questioni di primario rilievo.
Il testo finale elaborato dalla Convezione è risultato assai ampio, contando ben 388 articoli e 57 disposizioni transitorie.
Il suo contenuto, in accordo con quanto affermato circa la composizione e le attività della Convenzione, si è dimostrato estremamente ambizioso, in particolare dal punto di vista del catalogo dei diritti (4).
Si consideri, a titolo esemplificativo, il testo dell’articolo 1 del progetto di costituzione, nel quale si legge che “Il Cile è uno Stato sociale e democratico di diritto. È multinazionale, interculturale, regionale ed ecologico”, che è una “democrazia inclusiva e paritaria” e che “riconosce come valori intrinseci e inalienabili la dignità, la libertà, l’uguaglianza sostanziale degli esseri umani e il loro rapporto indissolubile con la natura”.
Particolare attenzione è stata dedicata, inoltre, ai temi dell’uguaglianza (ben 30 articoli hanno riguardato l’uguaglianza di genere) e del contrasto ad ogni discriminazione, comprese quelle relative all’identità sessuale e di genere.
Un’evidente spinta progressista informava anche le disposizioni relative alla gestione dei beni comuni – acqua in primis –, al diritto all’abitazione, all’accesso a internet, ai diritti delle future generazioni, alla bioetica (compresi l’interruzione di gravidanza e il fine vita, temi assai controversi negli ordinamenti sudamericani).
Un ampio numero di articoli, ben 98, ha riguardato la tutela dell’ambiente, ponendolo come punto centrale dell’interno progetto di costituzione.
Infine, sono state previste apposite tutele per la popolazione nativa, tra cui aperture alla possibilità di utilizzare la propria normativa tradizionale, nonché il richiamo alla “multinazionalità” dello Stato cileno.
L’insieme di questi principi ha suscitato ampie critiche nella società civile: essa, pur avendo espresso ad amplissima maggioranza la volontà di dotarsi di una nuova Costituzione, rimane almeno in parte legata a modelli tendenzialmente conservatori, almeno sotto l’aspetto dei diritti civili e di quelli che rappresentano una ‘nuova frontiera’ anche per gli ordinamenti più progressisti del continente europeo. Pertanto, sotto molti aspetti, il nuovo testo costituzionale è stato considerato come un tentativo riformatore troppo estremo.
Ad evidenziare una enorme distanza tra le sensibilità della Convenzione e della popolazione vi è stato anche il fatto che molti partiti politici che pure hanno partecipato ai lavori per la sua scrittura si siano opposti alla sua approvazione in sede referendaria, e altri, anche di sinistra, si siano esposti in maniera estremamente tenue sul punto (5).
I risultati del “Plebiscido de salida” del 4 settembre sono noti, e hanno rispecchiato chiaramente le criticità qui evidenziate: l’“Apruebo” ha ottenuto soltanto il 38,1% dei voti, contro il 61,9% del “Rechazo”, con una partecipazione al voto assai elevata (85,1%), anche in virtù dell’obbligatorietà del voto.
Anche senza operare un’analisi del contenuto del progetto di Costituzione, è dunque possibile svolgere alcune brevi considerazioni circa il procedimento seguito e il ruolo della rappresentanza partitica.
In primo luogo, non può che essere accolta con favore la grande attenzione che è stata dedicata al rispetto delle minoranze nella fase elettorale. Allo stesso modo, appare meritorio l’altissimo tasso di democraticità che ha connotato l’intero procedimento costituente.
Di particolare interesse risulta, poi, il tentativo, più o meno esplicito, di affiancare, alla classica rappresentatività del popolo per mezzo dei partiti politici un diverso tipo di rappresentatività, non mediato da alcun corpo intermedio.
Sebbene non vi siano dati certi a sostegno di questa affermazione, è possibile ipotizzare che ciò abbia aumentato ulteriormente il livello di partecipazione democratica nella fase elettorale, in quanto anche la parte di popolazione che ha perso fiducia nel sistema dei partiti o che non si senta da essi rappresentata avrà sempre la possibilità di votare per singoli candidati indipendenti nei quali si rispecchia maggiormente.
Ciò, tuttavia, non sembra aver affatto portato all’elaborazione di un testo costituzionale maggiormente in linea con la volontà popolare; al contrario, la presenza di una compagine così elevata di membri indipendenti nella Convenzione è stato un elemento cruciale per l’estromissione delle forze di centrodestra dalla formazione del testo costituzionale e per l’estremizzazione del suo contenuto verso posizioni assai distanti dal sentimento popolare.
La mancanza di un vero e proprio legame con il sistema politico consolidato, inoltre, ha avuto risolvi particolarmente negativi dal punto di vista della campagna referendaria, in quanto i partiti in molti casi non si sono riconosciuti nel testo approvato, facendo mancare, quindi, la forte spinta propagandistica del sistema mediatico ad essi collegato. Il risultato è stato quello di una Costituzione “figlia di nessuno” (6), in cui né il sistema politico né il popolo si sono sentiti rappresentati.
Si può pertanto affermare che il sistema dei partiti, per quanto in crisi, e non certo nel solo ordinamenti cileno, rimanga imprescindibile per il buon funzionamento del raccordo tra popolo e istituzioni; inoltre, a giudicare dai risultati della Convenzione cilena, sembra che esso sia, nonostante tutto, ancora in grado di rispecchiare la società in maniera più precisa rispetto alle soluzioni alternative.
Per concludere, una considerazione su quella che, a parere di chi scrive, è stato il più grave difetto del progetto di Costituzione cileno.
Se uno dei compiti fondamentali che una Costituzione di uno Stato democratico deve assolvere è quella di fungere da ‘patto fondante’ dell’ordinamento, che garantisca la piena rappresentanza del pluralismo sociale e consenta la convivenza pacifica di tutte le diverse componenti della società stessa mediante un testo che sia rispettato e ‘fatto proprio’ da tutti, si può in questo caso affermare che, pur partendo da ottimi presupposti circa la procedura di formazione della Costituente, il risultato sia stato assai distante da quello che avrebbe dovuto essere.
Elia Aureli
Dottorando in Studi giuridici comparati ed europei
Università degli Studi di Trento
(1) A ben vedere, si è trattato di una scelta dovuta a solide ragioni, legate al tentativo di mantenere una certa stabilità nel contesto del fragile ritorno ad un sistema democratico. Si ricordi, a questo proposito, come il regime di Pinochet non sia stato rovesciato da movimenti rivoluzionari, e dunque egli abbia mantenuto ampia influenza politica nella transizione. Inoltre, egli rimase Comandante dell’esercito fino al 1998, con la conseguente concreta prospettiva di nuovo colpo di stato miliare.
Si v. C. VIERA ÁLVAREZ, Análisis crítico de la génesis de la Constitución vigente, in Revista de Derechos Fundamentales – Universidad Viña del Mar, n. 5, 2011, pp. 165 ss.
(2) “Chile es el país que ha aplicado de forma más rigurosa y consistente las políticas y reformas neoliberales. Su experiencia se acerca al test del ‘caso puro’. Se trata en verdad de un ‘experimento’ casi de laboratorio de las ideas neoliberales” A. FOXLEY, Experimentos neoliberales en América Latina, Estudios Cieplan, Santiago, Chile, 1982, p. 38.
(3) J. L. EGAÑA, Derecho Constitucional Chileno, Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2004, p. 56; C. VIERA ÁLVAREZ, Aproximaciones al sincretismo ideológico de la Constitución chilena. Especial referencia al iusnaturalismo escolástico y neoliberalismo, in Revista de Derechos Fundamentales – Universidad Viña del Mar, nº 9, 2013, pp. 113-142.
(4) T. Groppi, Il Cile da un “plebiscito” all’altro. Il rechazo del nuovo testo costituzionale nel referendum del 4 settembre 2022, visto dall’Italia, in Federalismi.it, n. 23/2022, p. vii, ricorda come sia stata definita “la costituzione più avanzata del mondo”.
(5) Basti considerare, a questo proposito, che il “Colectivo del Apruebo”, si è limitato, in occasione del voto, a ringraziare i propri elettori, senza dare alcuna indicazione ulteriore. Al contempo, gli stessi sostenitori dell’approvazione del nuovo testo hanno reso note una serie di riforme costituzionali che avrebbero inteso adottare non appena la nuova Costituzione fosse entrata in vigore, cercando di attenuare la spinta progressista, se non rivoluzionaria, di alcune disposizioni.
(6) Cfr. T. Groppi, Il Cile da un “plebiscito” all’altro. Il rechazo del nuovo testo costituzionale nel referendum del 4 settembre 2022, visto dall’Italia, in Federalismi.it, n. 23/2022, p. xi.