Cambiamento climatico e Costituzione – alcune riflessioni (e critiche) sulla riforma degli artt. 9 e 41 Cost.

Il 2021 si pone come un anno di particolare rilevanza per il fenomeno del cambiamento climatico, presentando un nuovo record dell’innalzamento medio delle temperature globali che ha portato, nell’estate appena conclusasi, a nuovi eventi climatici anomali e devastanti: dalle alluvioni e inondazioni nei territori dell’ovest della Germania e del Benelux agli incendi che, più degli anni precedenti, hanno martoriato il sud d’Italia.

Esempi significativi, peraltro nel solo contesto Europeo, di un problema globale e diffuso in continuo peggioramento, come emerso anche dal più recente rapporto dell’IPCC ONU, che evidenzia appunto un intensificarsi e una sempre maggiore diffusione di tali eventi disastrosi.

A fronte di questi fenomeni si sono parimenti intensificate le reazioni e le richieste di intervento per mitigarli e porre un freno al riscaldamento globale.

Un primo ordine di reazioni è indubbiamente rappresentato dall’organizzazione, presente e attiva in sempre più paesi attorno al globo, dei Fridays for Future e dai suoi noti scioperi e interventi per richiedere ai governi di tutto il mondo un impegno maggiore nella tutela ambientale e nella lotta al cambiamento climatico (appena qualche ora fa, il 24 settembre 2021, si è registrato il sesto sciopero globale per il clima).

Accanto a queste manifestazioni è in crescente sviluppo il fenomeno della cosiddetta Environmental Justice (1), vale a dire la richiesta giudiziale volta a ottenere il riconoscimento espresso del diritto a vivere in un ambiente sano e conseguentemente l’imposizione di maggiori doveri di tutela in capo a tutti i pubblici poteri. Sotto questo secondo profilo, è indubbiamente di grande interesse la sentenza del Bundesverfassungsgericht del 24 marzo 2021, particolarmente innovativa in quanto non si limita all’affermazione della doverosità della lotta al cambiamento climatico, ma la interiorizza nei principi costituzionali, interpretati secondo un nuovo paradigma ambientale (2).

Si tratta pertanto di un periodo di molteplici mutamenti, indubbia fonte di spunti di riflessione per il diritto costituzionale come scienza, che deve necessariamente trovare una risposta alle esigenze e alle problematiche di ogni tempo, fondandosi sui propri valori e principi storici e proiettandosi al contempo verso le evoluzioni future (3), sia tramite l’interpretazione evolutiva che con il procedimento di revisione costituzionale.

Proprio in tale prospettiva, e soffermandoci sul contesto italiano, occorre riflettere sull’attuale proposta di riforma degli articoli 9 e 41 Cost., approvata in prima deliberazione dal Senato il 9 giugno 2021 e, poco più di un mese dopo, il 29 luglio, dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera, senza alcun emendamento. Il testo prevede l’introduzione di un ulteriore comma all’art. 9, che introduce la tutela di ambiente, biodiversità ed ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. In materia di iniziativa economica privata si prevede invece che essa non possa svolgersi in danno alla salute e all’ambiente, e che essa sia indirizzata a fini ambientali.

La proposta di riforma, soprattutto vista la celerità con cui sta venendo approvata dalle Camere, parrebbe dunque porsi pienamente nel contesto di mutamento cui si è accennato, spingendosi inoltre a modificare, per la prima volta nella storia, uno dei principi fondamentali della Costituzione.

Si tratta di uno strumento sufficiente, idoneo a porre il fondamento per una maggiore tutela dell’ambiente contro il cambiamento climatico? E, in seconda analisi, rappresenta una risposta adeguata alle esigenze connesse a tale fenomeno, assolvendo quindi alla menzionata funzione propria di una riforma costituzionale?

La risposta a entrambi i quesiti è, purtroppo, di segno negativo. In merito al primo, è evidente che una semplice statuizione costituzionale non è di per sé sufficiente a rendere efficace la tutela di un bene, di un diritto o di un interesse (4).

Considerato il secondo interrogativo, è necessario porsene uno ulteriore, valutando se tale riforma rappresenti un quid pluris rispetto al valore costituzionale dell’ambiente, elaborato da una giurisprudenza e una dottrina ormai cinquantennali. Sotto tale profilo, la riforma si pone in effetti come lacunosa, non includendo neanche un riferimento ai principi costituzionali in materia ambientale (quali il principio di prevenzione e quello di precauzione), se si esclude il cenno all’interesse alle future generazioni. Non solo, la proposta si presenta altresì come ultronea, includendo molti termini (ambiente, ecosistemi, biodiversità) che non presentano nette distinzioni tra loro e che anzi si pongono come sovrapposti o in rapporto da genere a specie; un altro aspetto di ridondanza è dato, nella modifica all’art. 41 Cost., dai fini ambientali dell’iniziativa economica privata, che autorevole dottrina, già nel 1969, aveva però considerati chiaramente ricompresi nei fini sociali (5).

In conclusione, la proposta di riforma, pur lodevole nel suo intento, non pare poter rappresentare un’innovazione sostanziale rispetto al passato e una risposta adeguata alle esigenze del presente e del futuro. Come si è già argomentato in un recente intervento, maggiormente auspicabile sarebbe stata una riforma più sintetica e meglio strutturata, magari accompagnata dall’introduzione di una legge costituzionale (sul modello francese della Charte de l’Environnement), volta a specificare i principi costituzionali dell’ambiente quali obbiettivi di tutti i pubblici poteri, a fondamento di un nuovo e necessario paradigma ambientale, imprescindibile per far sì che la nostra Costituzione possa sempre rappresentare una «Costituzione per il futuro» (6).

Riccardo Montaldo

Dottore di ricerca in scienze giuridiche

Università di Cagliari


(1) Per una più dettagliata ricostruzione del fenomeno, in particolare nel contesto Europeo, si rimanda a Serena Baldin, Towards the judicial recognition of the right to live in a stable climate system in the European legal space? Preliminary remarks, in Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 2/2020, 1419-1446

(2) Sia consentito il rimando al nostro La neutralità climatica e la libertà di futuro (BVerfG, 24 marzo 2021), disponibile sul blog di diritticomparati

(3) Gustavo Zagrebelsky, Storia e costituzione, in Gustavo Zagrebelsky, Pier Paolo Portinaro e Jörg Luther (cura), Il futuro della Costituzione, Torino, Einaudi, 1996, pp. 36 e 82

(4) Come efficacemente argomentato da Temistocle Martines (L’ambiente come oggetto di diritti e di doveri, in Vincenzo Pepe (cura), Politica e legislazione ambientale, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1996, p. 25), che ha osservato come la presenza ab origine all’art. 9 Cost. della tutela del paesaggio e dei beni culturali non sia stata di per sé sufficiente a garantirne la loro piena preservazione e valorizzazione

(5) Alberto Predieri, Urbanistica. Tutela del Paesaggio. Espropriazione, Milano, Giuffrè, 1969, p. 39 ss.

(6) Mario Dogliani e Chiara Giorgi, Costituzione italiana: articolo 3, Roma, Carocci, 2017, p. XIII

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