Repetita iuvant? Un’altra ordinanza “a due tempi” della Corte costituzionale

L’ordinanza n. 97 del 2021 si inserisce nel solco delle ormai note ordinanze n. 207 del 2018 e n. 132 del 2020 con cui la Corte costituzionale ha dato vita a un nuovo meccanismo procedurale. Infatti, in virtù di un pronunciamento articolato in Ritenuto in fatto Considerato in diritto, proprio delle sentenze, la Corte rimanda la decisione a data fissa (il 10 maggio 2022) e non a nuovo ruolo, sospendendo medio tempore i giudizi a quibus.

Tale circostanza comporta il rischio, tra l’altro, che la norma sostanzialmente (ma non formalmente) dichiarata incostituzionale non venga espunta dall’ordinamento e, dunque, continui a esporre gli imputati all’applicazione di un trattamento sanzionatorio considerato non conforme alla Costituzione

A ben vedere, però, non sembra del tutto corretto parlare di un rinvio della decisione, perché le questioni di cui è stata investita la Corte in qualche modo sono state già trattate, tanto è vero che la stessa parla di un accoglimento non immediato (§ 10 Cons. dir.), quasi ad anticipare cosa accadrà se, nelle more, il legislatore non dovesse intervenire.

Anche in quest’occasione il Giudice costituzionale si è pronunciato con un’ordinanza che ha tutto l’aspetto della sentenza, non solo per la richiamata divisione interna, ma anche perché la motivazione – diversamente da quanto prescritto dall’art. 18 l. n. 87 del 1953 – è feconda di contenuti. In questo modo la Consulta non si limita a individuare una nuova materia di cui dovrà occuparsi il legislatore perché indica anche (entro) quando dovrà trattarlo.

D’altro canto, sembra possibile ritenere che il rinvio trovi giustificazione in due differenti – ancorché collegati – ordini di ragioni. In primo luogo, l’obiettivo dichiarato è lasciare al legislatore un margine d’intervento, cosicché possa riportare nell’alveo della legittimità costituzionale la disciplina relativa al c.d. ergastolo ostativo (art. 27, terzo comma, Cost.). In secondo luogo, la ragione è da ravvisare nel fatto che, qualora dovesse decorrere infruttuosamente il periodo lasciato al legislatore, la Corte potrà riassumere il processo e pronunciarsi senza dover attendere che nel corso di un (altro) giudizio a quo venga sollevata questione di costituzionalità.

Anche con l’ord. n. 97 del 2021 il Giudice costituzionale insiste sull’imprescindibile ruolo del legislatore, cui dovrebbe spettare in via esclusiva il compito di assicurare un adeguato bilanciamento dei diversi e numerosi interessi in rilievo. Infatti, un intervento «“demolitorio”» da parte della Consulta potrebbe compromettere «il complessivo equilibrio della disciplina in esame e, soprattutto, le esigenze di prevenzione generale e di sicurezza collettiva che essa persegue per contrastare il pervasivo e radicato fenomeno della criminalità mafiosa» (§ 9 Cons. dir.).

La Consulta ritiene che «esigenze di collaborazione costituzionale» (§ 11 Cons. dir.) impongano la sospensione del processo affinché il legislatore possa mettere mano alla materia del c.d. ergastolo ostativo facendo tesoro, si auspica, delle criticità evidenziate dallo stesso Giudice di legittimità delle leggi.

La Corte invia inoltre un monito al legislatore, ribadendo di non voler svolgere un ruolo di supplenza: non è questo il compito che la Carta del ’48 le riserva. Alla Corte, come ricordato anche nelle citate ordinanze, spetta “solo” verificare la compatibilità della normativa in vigore con la Costituzione e non farsi carico di un compito “para-legislativo” (§ 11 Cons. dir.). Invero, in caso di accoglimento, la Corte finirebbe con l’essere investita in prima persona da una questione di politica criminale, che richiederebbe, invece, la responsabilità della decisione legislativa: una responsabilità politica tout court.

L’impressione che si ha al seguito della lettura dell’ord. n. 97 del 2021 è che il genus dell’ordinanza di incostituzionalità accertata ma non dichiarata costituisca una tecnica già rodata che la Corte si sente legittimata a utilizzare, benché dichiari di non volersi sostituire al legislatore per non scivolare nella politicizzazione dei giudizi costituzionali. 

Il pericolo che uno degli organi di garanzia sia investito di una funzione di natura politica, a fronte di una classe rappresentativa sempre più delegittimata, pone apertamente la questione del (possibile) affievolimento di alcuni dei principi supremi del costituzionalismo democratico-sociale del Secondo dopoguerra. Ad esempio, l’indipendenza fra chi approva le leggi e chi è chiamato a valutarne la compatibilità con la Carta fondamentale.

Alessandra Mazzola

Dottoranda in Il diritto dei servizi nell’ordinamento italiano ed europeo

Università degli Studi di Napoli “Parthenope”

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