XII disposizione transitoria e finale

È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
In deroga all’articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall’entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

IIIIIIIVVVI
VIIVIIIIXXXIXII
XIIIXIVXVXVIXVIIXVIII

TESTO COMPLETO DELLA COSTITUZIONE

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