X disposizione transitoria e finale

Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all’articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l’articolo 6.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

IIIIIIIVVVI
VIIVIIIIXXXIXII
XIIIXIVXVXVIXVIIXVIII

TESTO COMPLETO DELLA COSTITUZIONE

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