V disposizione transitoria e finale

La disposizione dell’articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

IIIIIIIVVVI
VIIVIIIIXXXIXII
XIIIXIVXVXVIXVIIXVIII

TESTO COMPLETO DELLA COSTITUZIONE

Qui la pagina iniziale


CONTENUTI CORRELATI