IX disposizione transitoria e finale

La Repubblica, entro tre anni dall’entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

IIIIIIIVVVI
VIIVIIIIXXXIXII
XIIIXIVXVXVIXVIIXVIII

TESTO COMPLETO DELLA COSTITUZIONE

Qui la pagina iniziale


CONTENUTI CORRELATI