Il blog di Voci Costituzionali è lieto di accogliere e pubblicare il contributo di Matteo Iannazzone e Thomas Tessarini, studenti di Giurisprudenza presso l’Università di Bologna, rispettivamente al quarto e quinto anno di corso.
Il loro articolo nasce dall’esperienza maturata durante la ventesima edizione della National Moot Court Competition, iniziativa promossa da ELSA Italia con la collaborazione di Voci Costituzionali, nella quale i due autori hanno avuto modo di confrontarsi con un caso giuridico analogo a quello oggetto della sentenza analizzata nel testo.
Grazie alla partecipazione alla competizione e al confronto tra le diverse prospettive processuali — Avvocatura dello Stato e parte privata — Iannazzone e Tessarini offrono una riflessione approfondita e consapevole su una delle più delicate questioni costituzionali del nostro tempo: il suicidio assistito e la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia.
Alla realizzazione dell’iniziativa hanno contribuito, per Voci costituzionali, Antonino Amato, in qualità di membro del Comitato Scientifico della competizione, e Demetrio Scopelliti e Marco Melpignano, intervenuti nel Workshop redazionale sulle memorie di parte.
1. Introduzione
Con la sent. n. 66/2025 la Corte costituzionale ha ribadito la propria giurisprudenza. La Corte, al fine di evitare applicazioni “contra ius e contra mora” dell’art. 580 cod. pen., ha optato per la creazione di una “cintura di protezione” a tutela della libera scelta nel rifiuto delle cure e dei trattamenti sanitari anche qualora ciò comporti la morte.
È necessario ricordare come tutto ciò è risultato necessario a causa della carenza di interventi legislativi del Parlamento, l’organo dello Stato che gode di una maggiore discrezionalità in ambito di bilanciamento di diritti e valori, tra cui anche quelli costituzionali.
Nella sent. n. 242/2019, per evitare che “la sottrazione pura e semplice di tale condotta [oggetto della questione di legittimità costituzionale] alla sfera di operatività della norma incriminata, dia luogo a intollerabili vuoti di tutela per i valori protetti, generando [così] il pericolo di abusi «per la vita di persone in situazioni di vulnerabilità»”, ha efficacemente escluso, con una declaratoria di incostituzionalità parziale, dall’area di punibilità dell’art. 580 cod. pen., la condotta dell’aiuto al suicidio solo ed esclusivamente alla presenza di determinati presupposti tassativi; ribaditi con fermezza anche nella sent. n. 66/2025.
Importante, per le suddette sentenze, furono soprattutto i parametri definiti dall’ ordinanza n. 207/2018; rappresentante il primo intervento in materia da parte della Corte costituzionale.
Nell’ordinanza in questione emerge come, innanzitutto, l’esclusione della punibilità si verifica esclusivamente quando la condotta di aiuto al suicidio viene promossa nei riguardi di una persona (a) affetta da una patologia irreversibile, (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli.” Infine, è importante ricordare come di là dei requisiti sostanziali appena citati, la Corte ha stabilito anche due ulteriori requisiti formali: che il tutto avvenga sotto il controllo e l’autorizzazione del SSN e inoltre previo parere del comitato etico territorialmente competente. La sent. n. 66/2025, ultimo capitolo della c.d. saga Cappato, si inserisce timidamente nell’elenco delle sentenze in tema di suicidio assistito. L’utilizzo dell’avverbio timidamente è provocatorio ma al contempo necessario a nostro avviso per descrivere una sentenza che non fa il minimo rumore; che non porta nulla di nuovo. La questione, rimessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario di Milano, era stata infatti delineata in termini sostanzialmente identici a quelli della sent. n. 135/2024 poiché l’ordinanza risaliva a circa 1 mese prima della sentenza.
2. La questione della prognosi infausta a breve termine
La difesa dell’imputato, memore della sent. n.135/2024, si è costituita portando argomentazioni nuove, con un ampliamento del thema decidendum rispetto all’ordinanza di remissione, ponendo l’accento sulla situazione delle persone che versano in condizione di “prognosi infausta a breve termine”, ex art. 2 comma 2 legge n. 219/2017, situazione in cui i medici devono astenersi dal proporre trattamenti sanitari ritenuti futili per le condizioni del malato, per non incorrere in accanimento terapeutico.
La condizione ora presa in considerazione era stata menzionata anche dal giudice a quo, a sostegno delle proprie argomentazioni (v. il punto 1.4 del Considerato in fatto), ma senza rientrare nel petitum dell’ordinanza.
L’ordinanza di rimessione si limitava infatti a richiedere l’eliminazione tout court del requisito dei trattamenti sanitari, la difesa dell’imputato invece (e qui sta la novità, e l’ampliamento del tema), richiedeva di introdurre come requisito alternativo, ma non sostitutivo dei trattamenti sanitari di sostegno vitale, la condizione di prognosi infausta a breve termine.
La Consulta, per la motivazione appena dedotta, ha optato per una pronuncia di rito sul punto (v. il punto 4.2 del Considerato in diritto) ritenendo d’ufficio (senza alcuna eccezione sollevata a riguardo da parte dell’Avvocatura dello Stato) che la questione esulava eccessivamente dai confini delineati nell’ordinanza di remissione e perciò si asteneva dal pronunciarsi.
Stando a quanto appena detto, a nostro avviso, vi era spazio per pronunciarsi sul tema tenendo in considerazione che la difesa dell’imputato non aveva ancora avuto l’opportunità di riformulare la questione in termini diversi davanti al giudice a quo, dovendo attendere l’esito della sent. n. 135/2024 per sapersi orientare sul tema. È ragionevole supporre, pertanto, che il giudice a quo si sia limitato a chiedere l’eliminazione totale del requisito dei trattamenti di sostegno vitale poiché non era ancora stata emessa la sentenza 135/2024 nella quale è stato affermato che la Corte non ha la facoltà di rimuovere il requisito senza violare lo spazio di discrezionalità di cui gode il legislatore sul tema.
Alla luce del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo (di cui all’art. 111 Cost.) sarebbe stato auspicabile un intervento della Corte in merito, tenendo in considerazione le circostanze sopravvenute ovverosia la sentenza n. 135/2024. La Corte, infatti, argomentando sulla base dell’art. 111 Cost., avrebbe potuto provvedere essa stessa al necessario giudizio di rilevanza e non manifesta infondatezza, ammettendo o meno la questione ed evitando in ogni caso che la questione restasse aperta.
La Corte così facendo avrebbe compiuto un passo significativo in risposta all’esigenza, sempre più impellente, di ridurre i tempi processuali, dovuta alla necessità di stare al passo con le ristrette tempistiche della società contemporanea e che richiedono sempre di più l’utilizzo di soluzioni innovative da parti delle Corti.
La soluzione indicata, infatti, si presenta come una scelta creativa, che avrebbe potuto evitare un considerevole dispendio di energie processuali. Ciò in quanto è altrettanto ragionevole supporre che il giudice a quo riproporrà la questione in termini identici a quelli formulati dalla difesa dell’imputato non appena ne avrà la possibilità. Rispetto ad una delle vittime, infatti, era stata già accertata la prognosi infausta a breve termine dal proprio medico curante a conferma della rilevanza della questione. Una volta esclusa la manifesta infondatezza della questione, appare verosimile ipotizzare che il prossimo intervento della Corte in materia di suicidio assistito riguarderà proprio il caso del malato con prognosi infausta a breve termine, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della Legge n. 219/2017.
3. Interpretazione estensiva del requisito dei trattamenti di sostegno vitale
Prima di addentrarsi nel merito della questione, è opportuno chiarire come, nelle more della sentenza tratta in esame, in relazione alla precedente sent. n. 135/2024, venga chiarificato il significato di “trattamenti di sostegno vitale”. La Corte specifica che questi debbano andare al di là della semplice dipendenza dalla macchina, definendoli esclusivamente come quei “trattamenti sanitari” promossi dal personale medico sanitario e/o da persone in possesso delle competenze necessarie (che possono però essere apprese anche da familiari o caregivers). La Consulta specifica che “L’assistenza prestata genericamente da terzi – ad esempio, per agevolare il paziente nel mangiare o per accompagnarlo in bagno – non sarebbe, peraltro, neppure riconducibile all’insieme dei significati attribuibili al vocabolo «trattamento», il quale evocherebbe non un qualsiasi intervento esterno, ma «una più pregnante e qualificata ingerenza sul corpo e sulla salute del paziente».
Le suddette conclusioni, come ribadito dalla Corte nelle sentenze in oggetto, in assenza di una normativa ad hoc sul tema del fine vita e del suicidio assistito, sono state tratte facendo ripetuti e testuali riferimenti alla legge n. 219 del 2017 “Legge sul consenso informato e sulle DAT”.
Nella sent. n. 66/2025 coerentemente con la sent. n. 135/2024, la Corte definisce come l’accesso al suicidio assistito debba essere consentito solo ed esclusivamente a coloro cui dal rifiuto (anche prima di esservi sottoposti, vedi il punto 7.2 del considerato in diritto della sent. n. 135/24) di queste tipologie di trattamenti ne sopraggiunga la morte dopo un periodo di apprezzabile durata, quantificabile in alcuni giorni. La criticità, a nostro avviso, risiede proprio in questo ultimo aspetto: ogni situazione concreta presenta infatti caratteristiche peculiari che la distinguono dalle altre, rendendo difficile applicare un criterio oggettivo e uniforme quando nemmeno la Corte riesce a circoscrivere questo criterio.
4. Risvolti pratici
Potremmo arrivare a dire che le sentenze n. 135/2024 e 66/2025 abbiano fallito, poiché non sono state recepite nel contesto pratico; sono rimaste lettera morta.
Ciò è dovuto alla tecnica decisoria utilizzata: una sentenza interpretativa di rigetto. Questa tipologia di sentenza da sempre comporta problemi di vincolatività e di certezza del diritto poiché si fonda sulla fiducia che le corti ordinarie (e le ASL in questo caso) rispettino l’interpretazione fornita dalla Corte costituzionale.
A nostro avviso si poteva porvi rimedio intervenendo con una sentenza di accoglimento parziale, sostituendo l’assunto “Sottoposta a trattamenti […]” con “Che necessiti di trattamenti […]”. Tale cambiamento può sembrare insignificante ma, a seguito di un’attenta riflessione, è naturale accorgersi di come questo si presti di più alla nuova interpretazione della Corte, che include, nella definizione di “sottoposto a trattamenti”, anche il soggetto che non vi sia concretamente “sottoposto”, qualora questi abbia rifiutato di esserlo fin dall’inizio.
A dimostrazione del problema vi sono le diverse interpretazioni da parte delle diverse ASL, che continuano a seguire la propria interpretazione di trattamenti di sostegno vitale.
In particolare, un esempio concreto è offerto da un caso di notevole risonanza negli ultimi mesi, che ha riguardato l’ASL di Trieste e Martina Oppelli: una donna affetta da sclerosi multipla in stadio terminale che aveva fatto domanda per l’accesso al suicidio medicalmente assistito.
Basta rilevare che, sebbene il suo caso (dettagliatamente delineato sul sito dell’Associazione Luca Coscioni) rientrasse evidentemente nella definizione di trattamenti sanitari espressa nella sent. n. 135/2024, riceveva il terzo diniego da parte dell’ASL il 4 giugno 2025 esclusivamente per la mancanza del requisito dei trattamenti sanitari di sostegno vitale.
L’unica via percorribile per Martina era dunque rivolgersi all’Associazione Soccorso Civile (fondata da Marco Cappato) per essere accompagnata in Svizzera e accedere al suicidio medicalmente assistito disciplinato dalla legge elvetica il 31 luglio 2025. Questo esempio è importante poiché pone l’accento su come le sentenze n. 135/2024 e n. 66/2025 sono ben lontane dal produrre effetti vincolanti concreti, lasciando libero spazio a interpretazioni disomogenee e, di fatto, delegando il destino di persone in condizioni analoghe all’arbitrarietà di decisioni delle ASL territorialmente competenti.
5. Funzione del requisito dei trattamenti sanitari di sostegno vitale
Leonardo Sciascia diceva: “In certi casi non è la speranza l’ultima a morire, ma è la morte l’ultima speranza”, ed è proprio qui che si gioca la questione di legittimità costituzionale del requisito dei trattamenti sanitari di sostegno vitale, se è, cioè, funzionale a permettere l’accesso al suicidio medicalmente assistito esclusivamente a questi individui, per i quali la morte è appunto l’ultima speranza di ottenere una liberazione da un corpo che è ormai prigione dell’anima. La Corte lo ritiene tale, nonostante rappresenti decisamente un unicum nel panorama internazionale. Noi invece preferiamo non esporci a riguardo, poiché il tema lunge da una questione di diritto e si presta alla sensibilità di pensiero dei singoli.
6. Riflessione finale
In futuro possiamo aspettarci ancora numerose questioni a riguardo poiché ci sono tantissimi temi che non sono ancora stati trattati dalla Corte costituzionale a partire dalla citata questione della prognosi infausta a breve termine.
Allo stesso modo non è mai è stata trattata la questione sollevata in via subordinata nell’Ordinanza di remissione che ha portato alla sent. n. 242/2019, ossia che l’art. 580 cod. pen. viola il principio di proporzionalità della pena, prevedendo la stessa sanzione per istigazione ed aiuto al suicidio, nonostante, la prima fattispecie appaia evidentemente più grave della seconda.
Un’ulteriore questione potrebbe essere sollevata in relazione all’omicidio del consenziente, disciplinato dall’art. 579 del Codice penale. Ad oggi, infatti, questa fattispecie non rientra nell’area di non punibilità delineata dalla Corte costituzionale con riferimento all’art. 580 c.p., nonostante si possa sostenere che una persona in possesso di tutti i requisiti previsti dalla sentenza n. 242/2019, ma impossibilitata ad agire autonomamente (ad esempio ad azionare lo stantuffo per l’iniezione del farmaco letale), si trovi in una condizione di sofferenza persino più grave rispetto a chi riesce ad attuare autonomamente il gesto finale. Occorre concludere che una simile distinzione appare pertanto potenzialmente discriminatoria, in quanto impedisce a tali individui di accedere alla medesima procedura di suicidio medicalmente assistito, pur versando in situazioni analoghe — se non peggiori — rispetto a coloro che ne beneficiano.Il tema del suicidio assistito rimane, dunque, centrale nel dibattito costituzionale italiano. La vicenda del fine vita è tutt’altro che conclusa: continuerà a essere oggetto di attenzione da parte dei giudici, che non smetteranno di sollevare questioni finché permarranno zone d’ombra nel sistema normativo, lasciando accesa la speranza di un sistema più equo, umano e rispettoso della dignità individuale.
