di Marco Melpignano
Dottorando di ricerca in Diritto costituzionale
Università di Bari “Aldo Moro”
Nella seduta del 12 marzo il plenum della Camera dei Deputati ha annullato l’elezione della deputata del M5S Scutellà e, per l’effetto, ha proclamato deputato di Andrea Gentile, candidato nelle file del centrodestra, posizionatosi secondo (per soli 482 voti di scarto) nel collegio uninominale n. 2 della circoscrizione Calabria (1).
Tuttavia, per una curiosa reazione del flipper locale del Rosatellum, a decadere non è stata l’(inziale) vincitrice del collegio uninominale, l’on. Orrico, “ripescata” nel listino proporzionale, ma l’on. Scutellà, che, invece, era stata eletta in applicazione dell’art. 84 comma 3 del dpr n. 361/1957.
In virtù di tale disposizione, qualora «residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti, nell’ambito del collegio plurinominale originario, ai candidati della lista nei collegi uninominali non eletti» della stessa circoscrizione nell’ ordine delle cifre elettorali individuali percentuali (2).
Ad esser precisi, il Movimento 5 stelle otteneva tre seggi nella “quota” proporzionale, ma il capolista (l’on. Cafiero de Raho) risultava eletto nel collegio plurinominale P-03 dell’Emilia Romagna, “sbloccando” il seggio per l’elezione anche della quarta candidata nel listino (l’on. Orrico) che, a sua volta, veniva eletta nell’uninominale n. 2: perciò, in applicazione del predetto art. 84 comma 3 del dpr. n. 361, risultava eletta l’on. Scutellà, piazzatasi seconda nel collegio U.03 (Catanzaro).
Le storture del Rosatellum, nel caso in esame, hanno causato un “effetto domino”: l’accoglimento del ricorso del candidato del centrodestra, infatti, ha provocato l’annullamento dell’elezione dell’on. Orrico nell’uninominale, la sua proclamazione nel plurinominale e, di conseguenza, l’annullamento dell’elezione dell’on. Scutellà, terminale di questa “cascata” elettorale.
Nello specifico, l’on. Andrea Gentile proponeva tempestivamente ricorso (3) e la Giunta, valutata la non manifesta inammissibilità, disponeva l’apertura dell’istruttoria e la costituzione di un Comitato di verifica, che, esaurita la procedura di riconteggio delle schede bianche, nulle e contestate su un campione del 5% delle sezioni, deliberava sull’opportunità di procedere alla revisione delle schede (nulle, bianche, contestate, ma non di quelle considerate valide) del collegio (4), attenendosi ai nuovi criteri di valutazione adottati dalla Giunta il 28 giugno 2023 (5) imperniati sul «criterio guida» del favor voti, assurto per merito della giurisprudenza amministrativa a ius receptum.
Alla base del ricorso del Gentile, infatti, vi era la supposta errata applicazione da parte delle singole sezioni della «nota di avvertenza predisposta dalla Prefettura e diffusa in tutte le province calabresi» per cui «se sono stati espressi voti su più candidati uninominali e/o su più liste, anche collegate tra loro, la scheda è nulla»: nell’ ottica del ricorrente, un’interpretazione strettamente adesiva a tale indicazione direttiva, oltre a cozzare con l’orientamento dell’Ufficio centrale circoscrizionale calabrese, avrebbe fortemente penalizzato la sua posizione di candidato espressione di una coalizione.
Il Comitato di verifica, come accennato, accoglieva la tesi del ricorrente e, dopo il ricalcolo dei voti delle schede oggetto di contestazione, determinava uno scarto di 240 voti a favore dell’on. Gentile nei confronti dell’on. Orrico.
La decisione della Giunta parrebbe in realtà collidere con i meccanismi di voto previsti dalla legge elettorale: in particolare, la decisione di considerare valido il voto espresso in favore di più liste coalizzate, certamente consente di “salvare” il voto per la quota uninominale, ma estenderebbe il meccanismo del trasferimento del voto ben oltre i limiti consentiti dalla legge. A dirla meglio, vi sarebbe un “doppio” trasferimento del voto: oltre alla trasposizione del voto espresso per le due liste coalizzate sul candidato all’uninominale, d’altra parte, vi sarebbe pure un inverso trasferimento di “ritorno”, che «dal candidato ritorna sulle liste» e comporterebbe una ripartizione pro quota del voto sulla base dei voti risultanti nel collegio.
Dunque, in tal caso, si configurerebbe una fattispecie di trasferimento del voto non prevista dalla legge e quindi non conoscibile ex ante dall’elettore che, invece, esprimendo la doppia preferenze alle liste coalizzate, avrebbe (consapevolmente?) annullato il voto: il mutamento dei criteri di validità del voto adottati dalla Camera non potrebbe e non dovrebbe retroagire sino ad alterare addirittura un «fatto storico».
Tralasciando ogni giudizio di merito, la vicenda qui rappresentata ripropone la questione – mai del tutto sopita – della “politicità” della verifica dei poteri, rispondente all’ esigenza avvertita dal Costituente di «sottoporre ad un controllo incrociato e reciproco da parte di tutti i gruppi parlamentari» (6) i dati elettorali, in cui un ruolo «referente» viene affidato alla giunta per le elezioni che predispone una (o più) (7) relazioni su cui si esprime in via definitiva l’Assemblea.
Le accuse di mancato fair play istituzionale o, addirittura, di «tirannia della maggioranza» in giunta segnano, comunque la si pensi, un controverso precedente e debbono sollecitare, nel costituzionalista, nuove riflessioni che (ri)traccino direttive di riforma dell’istituto.
NOTE
(1) La vicenda è ben riassunta da F. Gonzato, Forza Italia e Movimento 5 Stelle stanno litigando per un seggio alla Camera, in Pagella politica, 20 gennaio 2025.
(2) L’art. 84 comma 3 del dpr 361 del 1957 rinvia all’art. 77 lettera h che prevede una graduatoria tra i candidati dell’uninominale non eletti.
(3) Ai sensi dell’art. 9 comma 2 del Regolamento della Giunta per le elezioni della Camera dei Deputati devono essere «inviati con data certa alla Camera dei deputati, in persona del Presidente della Camera, entro venti giorni dal giorno della proclamazione».
(4) La giunta, fra le proteste dell’opposizione, rigettava la richiesta di ampliamento dell’istruttoria, nell’opinione della Giunta non adeguatamente provata, anche in virtù del non minimo scarto tra Gentile e Orrico.
(5) Su cui V. Di Ciolo, L. Ciaurro, Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica, 2024, pp. 236-239.
(6) G. Lasorella, Il Parlamento: regole e dinamiche, 2023, p. 48.
(7) Nel caso in esame è stata predisposta, infatti, anche relazione di minoranza.
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